I primi modelli di informativa e consenso proposti dalla SIOT
Dal codice di Hammurabi, per millenni, l’atto medico non ha avuto bisogno di una forma esplicita di consenso, essendo il consenso implicito nella richiesta stessa di aiuto. Chi si rivolgeva all’opera dello sciamano-guaritore nei tempi più antichi, al medico di corte e al suo barbiere-chirurgo poi od al medico-chirurgo per buona parte del ’900, implicitamente accettava quanto lo stesso avrebbe messo in atto per migliorare il suo stato di salute. Richiedendo l’intervento del medico il paziente dava per rato e valido ogni atto che quello avrebbe compiuto, secondo quanto gli dei prima, la scienza e la coscienza poi, gli suggerivano di fare.
È andata più o meno così per quasi 4.000 anni, poi qualcosa è cambiato e la necessità di fornire al paziente informazioni chiare ed esaustive, preliminari per l’espressione del consenso agli atti sanitari, è divenuta sempre più matura, finendo con l’essere recepita e codificata da norme e regolamenti in molteplici paesi.
Purtroppo, ancora oggi, nel vissuto quotidiano di tanti colleghi, il consenso è percepito come una attività burocratica finalizzata alla firma del paziente su un modulo, prima che sia adagiato sul letto operatorio, affinché direzione sanitaria, amministrazione, assicurazione o lo stesso paziente non abbiano ad eccepire sull’adempimento del professionista. Lo qualificano una lunga serie di requisiti, frutto della applicazione dei principi costituzionali (articolo 13 – “la libertà personale è inviolabile” – e articolo 32 – “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” – della Costituzione) e deontologici (articolo 35 del Codice di Deontologia Medica – “il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato”), nonché di una crescente attenzione della giurisprudenza rispetto alla tutela del diritto all’autodeterminazione di ogni cittadino. Il consenso, infatti, deve essere non solo “informato”, ma consapevole, personale, manifesto, libero, specifico, completo, preventivo e attuale, revocabile, richiesto e ricettizio. D’altra parte, ricordiamolo, il consenso del paziente, unitamente alla finalità terapeutica, è ciò che rende legittimo l’atto lesivo chirurgico distinguendolo da una lesione penalmente perseguita.
Questa cresciuta sensibilità nazionale ha portato alla emanazione di una norma specifica, la Legge 219 del 2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, la cui conoscenza è auspicabile da parte di ogni professionista sanitario, e di noi medici in particolare.
Tale norma, per quanto riguarda le modalità di espressione del consenso (art. 1 comma 4), impone la forma scritta (“o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare”) per ogni trattamento sanitario, senza alcuna distinzione.
La Legge in questione pone al centro la tutela della volontà del paziente, a cui il medico è tenuto a adeguarsi, risultando esente da responsabilità civile e penale in relazione alle condotte poste in essere nell’intento di rispettare tale volontà (art. 1 comma 6).
Ma dietro il consenso, lo sappiamo bene, c’è il grande tema della comunicazione e della condivisione, tra noi e i nostri assistiti, delle conoscenze di cui oggi disponiamo, delle possibilità tecniche di cui siamo attrezzati, delle nostre capacità individuali e d’équipe e ancora delle patologie dei nostri pazienti, delle possibilità reali di cura e delle loro aspettative e ansie. Acquisire il consenso ad un atto chirurgico, ad una terapia infiltrativa, ad un percorso di cura è condividere con il cittadino, che a noi si è rivolto in elezione od in urgenza, quali siano le possibili indicazioni terapeutiche per la sua malattia, quali le finalità della cura che gli proponiamo, quali le possibili complicanze che sappiamo insite nel percorso che stiamo proponendo, quali gli esiti che è lecito attendersi. Tutto questo va detto, spiegato con pazienza, condiviso e spesso ripetuto ai familiari, magari non presenti al primo colloquio, ma che reclamano pari “dignità informativa”.
Tutta questa attività per Legge 219 è “tempo di cura”. Anche quando dobbiamo adempiere a queste funzioni in condizioni di urgenza e con poco tempo a disposizione o di emergenza senza la possibilità di ulteriori riflessioni e approfondimenti.
Il colloquio con il medico è quasi sempre gravato da asimmetria informativa: il sapere tecnico dell’uno, con ciò intendendo la complessità ma anche le incertezze di quel sapere e i pochi elementi interpretativi, uniti alla componente emotiva dell’altro, talvolta peggiorata dalle discutibili certezze di scarne informazioni apprese su internet e spesso mal comprese.
Il tutto complicato da situazioni particolari: la presenza di un minore accompagnato da un solo genitore di una coppia magari divorziata; un anziano affetto da demenza ma privo di tutore o amministratore di sostegno; un ragazzo ancora non maggiorenne, ma non per questo privo di convinzioni e di volontà; il disaccordo tra genitori o tra paziente e suo rappresentante legale.
Questo fa si che, oltre alle criticità proprie dell’attività medica e per le quali i professionisti sono di solito preparati, quale diagnosi porre, quali le priorità per il caso che abbiamo dinanzi, quale indicazione chirurgica/terapeutica più appropriata, quali complicanze possiamo paventare, ci si trova giornalmente ad affrontare problematiche sulle quali non si è preparati, con il rischio di compiere errori.
SIOT ha incaricato un gruppo di lavoro con competenze multidisciplinari, che ha portato a compimento lo studio già avviato da un precedente gruppo con la collaborazione del consulente legale della Società, avv. Ernesto Macrì e del dr Fabio Donelli.
È stato quindi redatto un primo gruppo di informative per 8 interventi/procedure e un unico modello di consenso.
Le informative e il modello di consenso elaborati sono stati quindi sottoposti all’attenzione delle società superspecialistiche affiliate alla SIOT che hanno fornito ulteriori contributi e integrazioni e, dopo essere stati approvati dal Direttivo della SIOT, vengono da oggi messi a disposizione sul portale della Società.