Commento a Cass. Civ., sez. III, Ordinanza 13 luglio 2018, n. 18567
La Cassazione, con l’ordinanza in commento, si sofferma sulla distinzione tra obblighi di compilazione e obblighi di conservazione della cartella clinica e sulle conseguenze, sotto l’aspetto dell’onere della prova, per il personale sanitario dall’inosservanza dell’uno o dell’altro dovere.
Secondo i giudici di legittimità, l’omessa conservazione della cartella clinica è imputabile esclusivamente alla struttura sanitaria e, pertanto, non può riverberarsi direttamente sul medico determinando, a suo carico, un’inversione dell’onere probatorio.